Condictio ob tùrpem causam
Una delle
condictiònes [vedi
condictio] create in
diritto giustinianeo per ovviare ai casi di ingiustificato arricchimento.
Era esercitabile al fine di ottenere la ripetizione di una cosa, trasferita in esecuzione di un atto contrario alla morale. L’azione era concessa solo se la volontà di compiere l’atto turpe apparteneva all’
accìpiens, non anche se era comune al
tràdens: si riteneva, infatti, che
in pari causa turpitùdinis melior est condicio possidèntis [vedi].
La (—) poteva essere esercitata anche nel caso in cui il trasferimento fosse stato attuato per indurre l’
accipiens ad adempiere ad un proprio dovere (es. non commettere un delitto o un’azione turpe). Non era ritenuta illecita tale promessa, in quanto conforme alla legge, ma si realizzava comunque un
arricchimento ingiustificato, dal momento che si reputava disonesto compiere un proprio dovere dietro il pagamento di un compenso.