Condictio sine causa
Una delle
condictiònes [vedi
condictio] create in
diritto giustinianeo per porre rimedio ai casi di ingiustificato arricchimento.
In particolare, la (—) era accordata a chi avesse dato una cosa ad altri per uno scopo
venuto meno successivamente. In tal caso si aveva una
dàtio ob rem honestam, effettuata in previsione di un
avvenimento futuro: ciò si verificava, ad esempio, nel caso di
donàtio mortis causa, operata in imminente pericolo di vita, se la morte non si verificava.