Condictio triticària
Espressione, di
origine giustinianea,
adoperata, in generale, per indicare l’azione posta a tutela di una
stipulàtio [vedi] avente ad oggetto una
res [vedi] individuata, diversa dal denaro e specificata nella qualità e nella quantità.
Era esercitabile dal creditore contro il debitore che rifiutava di adempiere il proprio debito.
Un particolare tipo di (—) era quella concessa al mutuante a tutela del suo diritto alla restituzione del
tantùndem [vedi
res fungibili] delle cose mutuate (diverse dal denaro) [vedi
condictio ex mutuo].