Attorney General (
d. comp.)
Istituto peculiare del
diritto britannico che non ha corrispondenti nell’ordinamento italiano. L’(—) non deve essere confuso né con l’
avvocato generale dello Stato né con il
procuratore generale o il
pubblico ministero.
L’(—) è nominato dal primo ministro fra i
barrister [
vedi] di provata esperienza; costituisce il più qualificato consulente legale del governo e risponde della sua attività direttamente al parlamento. Inoltre l’(—) rappresenta in giudizio gli interessi della corona e svolge le funzioni di
prosecutor (ossia dell’organo che promuove l’azione penale) nei processi di particolare importanza; esercita, infine, un certo controllo sulle azioni penali relative ai reati contro lo Stato e l’ordine pubblico.