Consortium èrcto non cìto [
Consorzio tra eredi]
Antichissimo istituto del
diritto quiritario: rappresentava la più antica forma di contitolarità di situazioni giuridiche oggettive.
L’espressione indicava, infatti, la situazione di comproprietà in cui venivano a trovarsi più fratelli alla morte del comune
pater familias [vedi]; il patrimonio familiare ereditato non veniva diviso, ma gestito in comune da
filii, “attuando una sorta di società universale” (
consortium fràtrum suòrum). In tal caso il diritto di ciascuno dei
consòrtes non si considerava come rispondente ad una frazione ideale dei beni paterni, bensì come una
contitolarità solidale sul patrimonio; tutti erano proprietari del tutto.
Il
consortium, attraverso una speciale
lègis àctio [vedi], poteva essere anche posto in essere convenzionalmente tra coloro che avessero voluto porre in comune un complesso patrimoniale: in tal caso si parlava di
consortium ad exemplum fratrum suorum.
Decaduto in
età repubblicana, il (—) fu sostituito da un nuovo istituto, detto comunione o condominio [vedi
commùnio].