Constitùtio Antoniniàna de civitàte
Importante costituzione [vedi
constitutiònes prìncipum], emanata dall’imperatore
Antonino Caracalla [vedi] nel 212 d.C.
La (—) estese, a tutti i popoli che risiedevano nell’Impero romano e che erano organizzati in comunità cittadine, la cittadinanza romana [vedi
cìvitas;
status]. Per effetto della (—), tutti i sudditi dell’Impero romano divennero
cives, acquistando la titolarità di diritti e doveri inerenti allo
status civitàtis. Ne rimasero esclusi, probabilmente, gli schiavi manomessi di condotta turpe che la
lex Ælia Sentia del 4 d.C. equiparava ai
peregrini dediticii (
dediticii Æliani); gli schiavi manomessi ai quali la
lex Iunia del 19 d.C. riconosceva la latinità (
Latini Iuniani) e i barbari
dediticii, abitanti al di là dell’impero, assoggettati a Roma successivamente alla costituzione di Caracalla.