Abuso di posizione dominante
Nel diritto antitrust comunitario (v.
Antitrust)
una delle fattispecie vietate di limitazione della
concorrenza (v.) effettiva.
Si ha posizione dominante sul mercato quando una o più imprese possono influire in misura sostanziale sulle decisioni di altri agenti economici mediante una strategia indipendente, sottraendosi così ad una
concorrenza effettiva. La possibilità di fissare i prezzi a proprio piacimento è senz'altro l'indizio più sicuro dell'esistenza di una posizione dominante.
Non è necessaria, invece, l'esistenza di un vero e proprio
monopolio di fatto: non occorre, cioè, che sia stata effettivamente eliminata ogni concorrenza, bastando la possibilità per una o più imprese di eliminare dal mercato, a proprio piacimento, le imprese concorrenti.
L'assunzione di una posizione dominante
è dunque vietata solo quando viene sfruttata abusivamente.
L'art. 82 (ex art. 86) del Trattato
CE (v.) e la normativa italiana (L. 287/90) vietano l'abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese all'interno del mercato nazionale nella misura in cui sia pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri e specificano,
con elencazione non tassativa, che esso si realizza attraverso le seguenti pratiche:
—
imporre prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
—
impedire o
limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il processo tecnologico, a danno dei consumatori;
—
applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare ingiustificati svantaggi per la concorrenza;
—
subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.