Àctio èmpti
Azione di buona fede [vedi
actio bònæ fìdei] concessa all’
èmptor (compratore) nel caso in cui il venditore non avesse provveduto alla consegna della cosa venduta o, trattandosi di
res màncipi [vedi], non ne avesse effettuato la
mancipàtio [vedi].
L’(—) era, altresì, esperibile dal compratore nel caso in cui il venditore non avesse garantito l’acquirente contro il pericolo di evizione, oppure quando quest’ultima si fosse già verificata.