Àctio ex interdìcto [
Azione esercitabile a seguito di un interdetto pretorile]
Azione esercitabile dal soggetto che avesse ottenuto la concessione di un
interdìctum [vedi] nei confronti della controparte, se quest’ultima non avesse rispettato le prescrizioni contenute nell’
interdictum.
L’(—) era
in personam [vedi
actio in persònam].
All’inadempimento delle prescrizioni interdittali, seguiva una procedura di accertamento dell’inottemperanza che poteva culminare:
— nella semplice condanna della controparte (procedura
sine pœna);
— nell’ulteriore sanzione del pagamento di una penale (procedura
cum pœna).