Clausura can. 667 c.j.c.
Materiale estrinsecazione di quella separazione dal mondo che è propria dell’indole e delle finalità di ciascun
istituto religioso. In ogni
casa religiosa deve essere osservata una (—) adeguata alla missione dell’istituto: in ogni caso ci deve essere sempre una parte della casa riservata esclusivamente ai
religiosi.
Oltre a questa (—) cd.
comune, il codice ne conosce altre: una più
rigorosa nei monasteri di vita contemplativa, una
papale (cioè conforme alle norme della
Sede apostolica [
vedi Santa Sede]) per i monasteri di monache interamente dedicate alla vita contemplativa e infine una
costituzionale per tutti gli altri monasteri di monache.