Contrectàtio (alienæ rei)
Elemento
oggettivo del
furtum [vedi] consistente nel contatto fraudolento con una cosa altrui contro la volontà del titolare (
invìto dòmino).
Inizialmente limitata alla
amòtio (asportazione materiale della cosa), la (—) finì col comprendere anche casi in cui mancava la
sottrazione materiale. Si ebbe pertanto:
—
furtum usus, quando: il
depositario [vedi
depòsitum] usava della cosa depositata; il
commodatarius [vedi
commodàtum] usava le cose in modo diverso da quello previsto contrattualmente; il creditore pignoratizio usava le cose ricevute in pegno;
—
furtum possessiònis, quando il
detentore, rifiutandosi di restituire la cosa al
dòminus, cominciava a possederla per sé.
Anche il
proprietario poteva commettere
furtum della cosa propria, se la sottraeva a chi la deteneva in virtù di uno
ius in re aliena [vedi
iùra in re alièna] (per es., al
creditore pignoratizio).