Ius honorarium (
diritto onorario)
Nel
diritto romano era il complesso di norme creato dall’attività (
honor) del pretore, per regolare i casi concreti non direttamente disciplinati dal
ius civile, attraverso una procedura snella e priva, per quanto possibile, di formalismi.
Oltre a supplire alle lacune del
ius civile, il (—), talvolta, vi apportava correttivi, onde impedire la rigida applicazione di norme (di origine vetusta) ritenute non più accettabili in un mutato panorama storico-politico.
Il (—) venne definito da
Papiniano [
vedi] come “quod praetores introduxérunt adiuvàndi vel supplèndi vel corrigèndi iuris civilis gratia propter utilitàtem publicam” (ciò che fu introdotto dai pretori per favorire attraverso aiuti, integrazioni o concessioni, una migliore applicazione del
ius civile a fini di pubblica utilità).
Nei casi in cui il (—) si contrapponeva al
ius civile, questo non era formalmente abrogato, non avendone il magistrato il potere, ma solo reso inoperante: in pratica il dualismo si componeva con la prevalenza del (—), poiché il magistrato rendeva il
ius civile inattivo nel caso concreto.
Nell’opera imperiale a questi due sistemi giuridici si aggiunse gradatamente la
cognitio extra ordinem cui appartenevano quelle nuove norme imperiali che non si facevano valere attraverso il process
o per formulas, ma al di fuori di questo sistema, cioè
extra ordinem. Per tutta l’
epoca classica questo sistema interferì con il
ius civile e il (—) ma ne rimase distinto.
In epoca post-classica si accelerò il processo di unificazione, che si concluse nel diritto giustinianeo con la affermazione del
principio dell’unità del diritto: scomparso il sistema formulare e diventato il processo esclusivamente
extra ordinem e venuto meno ogni potere discrezionale del magistrato (costretto ad attenersi alla legge) la separazione tra
ius civile, (—) e
ius extra ordinem scomparve.