Convalida del negozio giuridico [cfr. artt. 1423, 1444 c.c.]
La (—) è una delle forme di
sanatoria del negozio giuridico [vedi]; era ammessa in diritto romano, in relazione a negozi annullabili nei seguenti casi:
— per
decorso del tempo: l’
àctio doli e l’
àctio quod metus si potevano esercitare solo
entro l’anno. Col decorso di tale periodo il negozio era convalidato;
— per
ratifica o conferma (
ratihabìtio [vedi]): se il negozio era viziato, il soggetto, che poteva far rilevare ciò, poteva
rinunciare ad esercitare i mezzi concessi dal pretore per annullare l’atto. Ad esempio, il minore, divenuto maggiorenne, poteva approvare il negozio compiuto durante la minore età;
— per
morte della parte, se l’invalidità poteva essere fatta valere
dalla sola parte e
non dai suoi eredi. Se quindi, ad es., il coniuge donante moriva senza aver fatto valere la nullità della donazione, questa non poteva essere impugnata dagli eredi;
— per
rimozione della causa di nullità: questa possibilità era ristretta a
casi tipici;ad esempio, il
pegno [vedi
pignus]
di cosa altrui si convalidava se il costituente acquistava successivamente la proprietà della cosa.