Convèntio [
Negozio giuridico]
Categoria generale, ricomprendente il
contràctus [vedi] ed il
pactum [vedi]: (—) era il negozio giuridico bi-plurilaterale.
La concezione della (—) come
genus ricomprendente la
species del
pactum risale ad
Ulpiano [vedi] e, prima ancora, a
Labeone [vedi]; fu l’evoluzione giurisprudenziale del
periodo classico a ricondurre alla (—) anche il
contractus.
Le fonti distinguevano tra:
—
conventiònes ex publica causa (armistizi, trattati di pace);
—
conventiones ex privata causa, cioè i veri e propri negozi bi-plurilaterali, che potevano essere:
—
legitimæ (cioè confermate da una legge e tutelate con una
àctio);
—
iuris gentium (non di origine romana, e tutelate in via pretoria, con la concessione di eccezioni o di azioni).
Nel
periodo postclassico, vi fu una progressiva identificazione tra i concetti di (—) (ricomprendente il
contractus) ed il
pactum: si formò, pertanto, una categoria generale (variamente denominata:
pacta,
conventiones,
contractus), unitaria, comprensiva dei negozi giuridici produttivi, tra le parti, di obbligazioni od anche, talvolta, di diritti assoluti.