Conventiònes sine nòmine [
Contratti innominati]
Categoria di contratti, di
creazione giurisprudenziale classica, che ricompredeva tutti i contratti privi di un proprio
nomen iùris e di una regolamentazione tipica, ma diffusi nella pratica (si pensi ai contratti
do ut des [vedi],
do ut facias [vedi],
facio ut des [vedi],
facio ut facias [vedi]).
Queste le caratteristiche principali delle (—):
— l’obbligazione sorgeva indipendentemente dalla prestazione del consenso, per il solo fatto che una delle parti avesse operato una prestazione;
— la prestazione era fatta in vista di una futura controprestazione della controparte;
— le obbligazioni delle parti erano interdipendenti.
Fu solo il
diritto giustinianeo ad inquadrare completamente le (—) nell’ambito del
iùs civile, predisponendo mezzi di tutela adeguati ad ogni fattispecie; l’
evoluzione postclassica portò, altresì, alla tipizzazione di alcuni contratti in origine innominati (
permutàtio, æstimàtum,
transàctio, precàrium, datio ad experiendum, inspicièndum, vendèndum).
Quanto ai mezzi di tutela, in particolare, occorre rilevare che, poiché l’obbligazione nascente dalle (—) si fondava sulla
esecuzione di una prestazione dell’altra parte, l’azione a difesa dei contratti innominati era esperibile da chi aveva eseguito la prestazione, per costringere l’altra parte ad eseguire la controprestazione.
Se il creditore voleva ottenere la
restituzione di quanto aveva dato (nel caso di
do ut des e
do ut facias), poteva essere esperita una
condìctio [vedi] denominata
condictio causa data causa non secùta [vedi] oppure una
condictio ob causam datòrum [vedi].
Se il creditore voleva ottenere l’indennizzo per la prestazione effettuata (nel caso di
facio ut facias e di
facio ut des), poteva esercitare un’
àctio de dolo [vedi].
In concorrenza con le dette azioni, oltre alla possibilità di esercitare la
condictio per ottenere la restituzione della cosa oppure l’
actio de dolo, il
diritto giustianianeo, scomparso il dualismo tra diritto civile [vedi
ius civile] e diritto pretorio [vedi
ius honoràrium], riconobbe la possibilità di esperire una
azione, intesa quale
mezzo generale a tutela di ogni contratto innominato: questa azione era denominata
actio praescrìptis vèrbis [vedi], tendente al
risarcimento del danno subito.
Indipendentemente dall’inadempimento, la parte che aveva eseguito la prestazione poteva, inoltre, esercitare la
condictio ex pœnitèntia [vedi] che comportava il recesso dal contratto.