Àctio familiæ erciscùndæ [
Azione per la divisione del patrimonio ereditario tra coeredi; cfr. artt. 713-736 c.c.; 784-791 c.p.c.]
Era una delle tre azioni, insieme all’
actio communi dividùndo [vedi] ed all’
actio fìnium regundòrum [vedi], attraverso cui era possibile chiedere ed ottenere la divisione giudiziale della
communio [vedi].
L’(—) fu disciplinata dalle leggi delle XII tavole. Essa era, in particolare, esperibile, da uno (o più) dei coeredi, contro gli altri coeredi, per ottenere la divisione di un complesso patrimoniale indiviso, attribuito a titolo di successione
mortis causa a più soggetti; era, inoltre, esperibile (cfr. Gai Inst., 2.219) dal coerede-legatario
per præceptionem [vedi
legatum per præceptiònem] nei confronti degli altri coeredi inadempienti.
Come le altre due azioni divisorie, era caratterizzata da una
adiudicàtio [vedi] e rappresentava un caso di volontaria giurisdizione più che di giurisdizione contenziosa; non vi era infatti controversia interna all’appartenenza di un diritto quanto piuttosto un conflitto di interessi da risolvere.