Crìmen concussiònis [
Concussione; cfr. art. 317 c.p.]
Illecito [vedi
crimen] previsto e punito in sede
extra òrdinem [vedi
cognìtio extra ordinem, dir. pen.] fu introdotto da specifiche
constitutiònes [vedi] imperiali: consisteva nell’
estorsione di somme di denaro operate da magistrati e funzionari a danno di terzi, mediante minaccia di compiere o non compiere atti inerenti al proprio ufficio. Per questo illecito fu prevista la pena di morte per le persone di umile condizione, e l’esilio con confisca dei beni per quelle di nobili origini.
Successivamente, il (—) confluì, rimanendone assorbito, nel
crimen repetundàrum [vedi].