Legalità [principio di]
Necessario corollario del principio della
separazione dei poteri [
vedi Montesquieu Charles-Louis de Secondat de]. Il (—) impone, allorquando il legislatore abbia posto in essere un comando legislativo, che i pubblici poteri (esecutivo e giurisdizionale) si attengano al dettato della
legge [
vedi]. Al contrario dello
Stato assoluto [
vedi assolutismo], dove il re era sciolto (
absolutus) da ogni vincolo, essendo egli stesso “la legge”, negli ordinamenti contemporanei il (—) implica la soggezione dei pubblici poteri alla legge.
Esso può essere inoltre inteso nel senso che:
— gli atti dei pubblici poteri devono trovare il loro fondamento positivo nella legge:
(—) in senso formale;
— gli atti dei pubblici poteri devono essere compiutamente disciplinati dalla legge:
(—) in senso sostanziale.
In senso lato, la legalità indica la conformità di un’azione alla legge.
Kant [
vedi Kant Immanuel] distingue la
legalità dalla
moralità. Nel primo caso vi è l’accordo dell’azione con la legge, indipendentemente dal movente dell’azione stessa. Nel secondo caso l’idea del dovere derivata dalla legge è al tempo stesso movente dell’azione.