Crimen expilàtæ hereditàtis
Tra i delitti privati che nel periodo del Principato furono considerati come delitti pubblici perseguibili
extra òrdinem [vedi
cognìtio extra ordinem, dir. pen.]. Il (—) fu affine al furto [vedi
furtum].
Consisteva nell’
appropriazione di beni facenti parte di un
complesso ereditario non ancora attribuito ad un erede (e rispetto ai quali non sarebbe stato configurabile il
furtum) [vedi
herèditas iàcens].
Per il (—) erano previste pene corporali come la fustigazione o la condanna ai lavori forzati, c.d.
damnàtio ad metàlla [vedi; oppure
damnatio in òpus publicum].