Crimen peculàtus [
Peculato ; cfr. artt. 314, 316 c.p.]
Delitto [vedi
crimen] consistente nell’
appropriazione, da parte di un pubblico funzionario od anche di un privato, di
cose pubbliche,
sacre o religiose. Nell’ambito del (—) rientrava anche l’alterazione di monete o documenti pubblici.
La pena prevista fu quella dell’esilio [vedi
interdìctio aqua et igni].
Il (—) fu ridisciplinato da una
lex Iulia de peculatu et de sacrilegiis [vedi].