Crimen plagii (o plàgium) [
Sequestro di persona; cfr. art. 605 c.p.]
Delitto [vedi
crimen] identificabile, in senso ampio, con il
sequestro di persona, di condizione libera o servile.
Si trattava di uno dei
crimina previsti da
leges publicæ: fu introdotto in particolare da una
lex Fabia de plagiariis [vedi] del 63 a.C. che punì, a titolo di
plagium, qualunque soggetto avesse rapito un uomo libero, lo avesse avvinto in catene, venduto o comprato, od avesse, altresì, indotto alla fuga lo schiavo altrui, o lo avesse tenuto nascosto, venduto o comprato; responsabile di
plagium era anche colui che fosse stato complice in tali azioni.
Il colpevole era condannato, in origine, al pagamento di una multa di 50.000 sesterzi; il delitto era, secondo parte della dottrina, perseguibile con un’azione popolare privata, e non dinanzi ad una
quæstio [vedi
quæstiònes perpètuae]
(la tesi contraria è dedotta, invece, dall’esistenza di una
quæstio e lege Fabia).
La pena di morte fu prevista in
diritto postclassico, solo per le fattispecie ritenute di maggiore gravità, e non in via generale.