Àctio fidùciæ [lett. “
azione conseguente alla mancata osservanza di un contratto fiduciario”]
Azione concessa al fiduciante che avesse alienato una
res màncipi al fiduciario con l’intesa (c.d.
pactum fiduciæ) [vedi
fiducia] che la stessa gli fosse restituita al verificarsi di determinate condizioni, nel caso di mancata restituzione.
Se ne conosce una formula
in factum [vedi
actio in factum] per la restituzione della cosa mancipata in relazione al contenuto del
pactum fiduciæ, cui fece ben presto seguito un’
actio fiduciæ in ius [vedi
actio in fàctum]
ex fide bona [vedi
actio bonæ fidei].