Crimen tèrmini mòti
Delitto [vedi
crimen] consistente nella
rimozione di pietre di confine (c.d. termini) tra proprietà private.
Le pene previste per il (—) subirono, nelle varie epoche del diritto romano, numerose modifiche:
— nel
periodo regio, era prevista la
sacèrtas [vedi];
— in
periodo repubblicano, e fino agli inizi del Principato, il delitto fu previsto da alcune leggi agrarie, che lo punirono con l’irrogazione di una multa di importo imprecisato;
— l’imperatore Adriano stabilì la pena della
relegàtio in ìnsulam [vedi] temporanea per le persone di ceto elevato, della
damnàtio in òpus publicum [vedi] per le persone di ceto non elevato, e della
damnatio ad metàlla [vedi] per gli schiavi;
— in
periodo postclassico fu prevista la pena della
relegatio in insulam [vedi] con confisca di un terzo dei beni, oppure l’esilio [vedi
interdìctio aqua et igni] per le persone di ceto elevato, la
damnatio (o datio) in opus publicum [vedi] per le persone di ceto non elevato, e la
damnatio ad metalla [vedi] per gli schiavi.