Cùra furiòsi [
Curatela dell’infermo di mente]
Istituto, già noto alla legge delle XII Tavole [vedi
lex XII Tabulàrum], in forza del quale l’amministrazione del patrimonio appartenente ad un soggetto infermo (in quanto tale, incapace di agire) era affidata ad un
curàtor [vedi].
In
epoca antica, come
curatore era senz’altro designato l’
agnato prossimo [vedi
adgnàtus pròximus]; successivamente, la curatela assunse
carattere spiccatamente assistenziale e protettivo e pertanto il curatore poteva essere
nominato dal magistrato, eventualmente anche confermando una precedente designazione testamentaria (c.d.
cura dativa).
Nel
diritto giustinianeo, scomparve la
cura legitima: furono, pertanto, ammesse solo la
cura dativa e quella
testamentaria.
Il patrimonio del
furiosus veniva amministrato dal curatore, che provvedeva anche al suo sostentamento; cessata la curatela, era tenuto al rendiconto della gestione. Egli esercitava, inoltre, le potestà familiari del
furiosus.
In caso di gestione infedele, al
furiosus spettava, nei confronti del curatore, l’
àctio negotiòrum gestòrum contraria.