Curator ad certam causam
Nel II sec. a.C. si diffuse la consuetudine che coloro che entravano in rapporti di affari con i
minores XXV annorum [vedi], per ridurre il rischio di una futura
exceptio legis Lætoriæ [vedi] o di una
in integrum restitutio ex lege Lætoria [vedi], esigessero che il minore si facesse coadiuvare da un curatore, nominato dal
prætor [vedi] appositamente per quella contrattazione, denominato appunto (—).