Dąmnum iniłria dątum [
Danno ingiusto]
Figura di
delictum [vedi] consistente nel danneggiamento di una cosa o di uno schiavo altrui.
Le
XII Tavole [vedi
lex XII Tabuląrum] non prevedevano una figura astratta di danneggiamento, ma singole ipotesi tipiche (per es.
ąctio de paupčrie [vedi], per danni arrecati da un quadrupede;
actio de pastu pčcoris [vedi], per danni derivanti da pascolo abusivo, etc.).
Successivamente il () fu disciplinato, come figura astratta, dalla
lex Aquilia de damno [vedi] (287 a.C.).
Ne erano requisiti:
il
damnum: inizialmente era rilevante solo se
materiale (
cņrpore corpori illątum), vale a dire cagionato con la forza muscolare sulla cosa considerata nella sua struttura fisica. Successivamente si disciplinņ anche lipotesi di danno
non corpore illatum (non causato direttamente dal danneggiante col proprio corpo) come, ad esempio, nel caso di chi avesse tenuto rinchiusi animali per lungo tempo senza nutrirli, provocandone cosģ la morte;
l
iniuria: era l
antigiuridicitą del danno, cioč la sua ingiustizia;
dolus o
culpa: il titolo di responsabilitą per aver causato il danno. Per aversi responsabilitą, era sufficiente la
culpa levissima, cioč una lieve negligenza;
il
nesso causale fra lazione e il danno.
In
etą classica, il pretore concesse
actiņnes utiles [vedi
ąctio utilis] e
actiņnes in factum [vedi
ąctio in factum] contro i danni arrecati alla cosa o mediante un
inattivitą, o in maniera
indiretta.
Nel
diritto giustinianeo, l
actio legis Aquilię fu considerata il
rimedio generale di
risarcimento di ogni danno colposamente arrecato a cose.