Datio iłdicis (vel iudicis nominątio) [
Nomina del giudice]
Tipica del processo formulare [vedi
processo per formulas], la () era il provvedimento col quale il magistrato designava il
iudex privatus investito della
fase apud iudicem.
La nomina poteva avvenire:
su concorde indicazione delle parti;
in mancanza, su iniziativa del magistrato (salva la possibilitą di ricusazione).
Il nome del giudice veniva scelto tra quelli degli iscritti all
album iudicum [vedi]; talora, le parti potevano accordarsi per nominare, in luogo di un singolo, un collegio di giudici (
recuperatņres) [vedi].