Delątio [
Delazione ereditaria; cfr. art. 457 c.c.]
Č la concreta attribuzione del diritto di accettare lereditą e si riteneva, in diritto romano, avvenuta al momento della morte del
de cłius [vedi], cioč nel momento in cui si acquistava il diritto di accettare (
quam quis pņssit adełndo cņnsequi), con definizione valida anche nei casi di acquisibilitą
ģpso iłre [vedi].
Il diritto romano conobbe tre forme di ():
()
testamentaria, che aveva luogo in base allistituzione di erede contenuta in un testamento valido;
()
ab intestąto (senza testamento, o legittima), che aveva luogo, in mancanza del testamento, secondo i principi della successione legittima [vedi
succčssio mortis causa];
()
contra tabulas (contro il testamento, o necessaria), che aveva luogo in favore di alcuni soggetti in tutto od in parte diversi da quelli istituiti eredi in un testamento, ma legati al
de cuius da particolari rapporti di parentela.