Àctio iniuriàrum [
Azione in materia di offese ingiuste]
Espressione adoperata per ricomprendere tutte le azioni pretorie [vedi
actio honorària] accordate nei vari casi di
iniùria [vedi].
A seguito dell’esperimento di detta azione, il giudice, ove ravvisasse la fondatezza della pretesa dell’attore, fissava l’ammontare della condanna in via equitativa, ossia secondo
quàntum æquum et bònum vidèbitur.