Concistoro can. 353 c.j.c.
Assemblea nella quale i
Cardinali si riuniscono per ordine del Romano
Pontefice e sotto la sua presidenza.
Esso può essere:
—
ordinario: quando vengono convocati se non proprio tutti, almeno i Cardinali che si trovino in Roma, per essere consultati su questioni (anche ricorrenti) di una certa gravità o per compiere determinati atti della massima solennità;
—
straordinario, quando vengono convocati
tutti i Cardinali per la trattazione di casi particolarmente gravi o se lo richiedano particolari necessità della Chiesa.
Il (—) è, di regola,
segreto: solo quello ordinario può talvolta essere
pubblico (allorquando, ad esempio, il Papa crea nuovi cardinali).