Depositum in ęde publica
Era il deposito di quanto dovuto, nel caso di
mora accipiendi del creditore, in un luogo pubblico (ad es. presso i sacerdoti di un tempio) previa offerta (
oblatio) da parte del debitore
in dando.
Si parlava di
mora accipiendi [vedi] quando il creditore non accettava ladempimento o ritardava la sua cooperazione.