Depositum irregulàre [
Deposito irregolare; cfr. art. 1782 c.c.]
Figura peculiare di deposito [vedi
depositum] consistente nella consegna di
cose fungibili (generalmente
somme di danaro) effettuata dal depositante al depositario, con l’obbligo per quest’ultimo di restituire il
tantùndem eiùsdem gèneris (altrettante cose dello stesso genere) ad una certa scadenza oppure a richiesta.
Secondo i giuristi dell’
età classica tale figura era da considerarsi come contratto di
mutuo [vedi
mutuum], poiché si prevedeva per il depositario una facoltà (quella di
usare la cosa) estranea al contratto di deposito.
Solo in
epoca giustinianea il (—) fu considerato un tipo contrattuale autonomo rispetto al mutuo ed alla stessa figura generale di deposito.