Derelìctio [
Abbandono; cfr. art. 923 c.c.]
Era un modo di estinzione della proprietà, consistente nell’abbandono di una
res, màncipi [vedi] o
nec màncipi [vedi
res nec màncipi].
Gli elementi essenziali della (—) erano la perdita della cosa e la volontà di spogliarsi di essa (
animus derelinquendi); non era sufficiente la presenza di uno dei due ma occorrevano entrambi.
Le cose abbandonate divenivano
res nullius [vedi] ed erano suscettibili di
occupatio [vedi], anche se erano dubbie le modalità dell’acquisto, che si ritiene potesse avvenire immediatamente o per
usucapio [vedi].