Dìes [
Termine; lett. “
giorno”]
Il (—), o termine, è un evento futuro e certo
(
certus an et quando;
certus an,
incertus quando) dal cui verificarsi i soggetti fanno iniziare gli effetti di un dato negozio (termine iniziale o
dies a quo) o fanno cessare tali effetti
(termine finale o
dies ad quem). Così, ad esempio, è sottoposto a termine iniziale il contratto con cui mi impegno a darti una cosa il 1° gennaio prossimo, mentre è sottoposto a termine finale il contratto con cui prendo in locazione un appartamento fino al 31 dicembre di quest’anno.
I Romani conobbero sia il
dies a quo che il
dies ad quem.
Il (—) rientra tra gli
accidentàlia negòtii [vedi] e si differenzia dalla condizione [vedi
condìcio] in quanto, trattandosi di un evento che si verificherà con certezza (anche se non si sa quando: es. “fino al momento in cui morirai”), manca lo stato di incertezza sul verificarsi o meno dell’evento, tipico della condizione.
Gli
àctus legitimi [vedi] non ammettevano termine, né iniziale né finale. Non ammettevano, invece, il
solo termine finale l’atto di trasmissione della proprietà (per i Romani era inconcepibile un proprietà temporanea), la costituzione di servitù e l’istituzione di erede (
semel hères,
semper hères).
In tema di acquisto del
legatum [vedi] si distinguevano, altresì:
— (—)
cèdens (il giorno, coincidente con la morte del testatore o con l’apertura del testamento, nel quale sorgeva il diritto del legatario);
— (—)
vèniens (il giorno in cui l’erede accettava l’eredità ed il legatario poteva concretamente acquistare ed esercitare il suo diritto).