Prosecutor (
d. comp.)
Nell’ordinamento inglese questo termine designa la persona incaricata di promuovere, in determinati casi, l’azione penale.
In Gran Bretagna viene operata una distinzione tra
public e
private (—): il primo indica l’organo pubblico incaricato dallo Stato di promuovere il giudizio davanti alle Corti (in Gran Bretagna è più esattamente definito come
Director of Public Prosecution ed è sottoposto al controllo dell’
Attorney General [
vedi], mentre negli Stati Uniti il
Public (—) opera sia a livello statale che federale); il secondo indica l’istante in giudizio (il quale viene anche definito
plaintiff), in particolare nell’azione per il risarcimento da atto illecito.
È da ricordare che l’obbligo di promuovere l’azione penale è facoltativo e che tra i poteri del (—) rientra anche la possibilità di intervenire in un procedimento già in corso facendone disporre l’archiviazione o di avocare a sé un procedimento promosso da un privato.
L’attività dell’
Attorney General e del
Director of Public Prosecution è sanzionabile soltanto politicamente.