Confermazione can. 879-896 c.j.c.
La (—) o
Cresima, è il
sacramento per mezzo del quale i battezzati [
vedi Battesimo], proseguendo il cammino dell’iniziazione cristiana, sono arricchiti del dono dello Spirito Santo e vincolati più intimamente alla Chiesa in modo che chi lo riceve venga corroborato e sia più strettamente obbligato ad essere, con le parole e le opere, testimone di Cristo e a diffonderne e a difenderne la fede.
La (—), al pari del Battesimo e dell’
Ordine sacro, è un sacramento che imprime un
carattere indelebile e va, quindi, ricevuto una sola volta.
Il sacramento della (—) viene conferito mediante l’
unzione del crisma (
materia) sulla fronte, a mezzo dell’
imposizione delle mani e le
parole prescritte nei libri liturgici (
forma).
Ministro ordinario della confermazione è il
Vescovo, ma il sacramento può essere conferito anche da
un sacerdote cui questa facoltà sia stata concessa o per diritto comune o per espresso mandato. In pericolo di morte, la (—) può essere conferita sia dal
parroco che da qualsiasi sacerdote.
È capace di ricevere la (—) ogni battezzato.
Fuori del pericolo di morte, si richiede perché il fedele
avente l’uso di ragione possa ricevere lecitamente la (—), che egli:
— sia adeguatamente preparato;
— sia opportunamente disposto;
— sappia e voglia rinnovare le promesse battesimali.
Come il battezzando, anche il cresimando deve essere assistito da un
padrino il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come un vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti il sacramento.
Dell’avvenuta (—) deve essere fatta registrazione nel libro dei cresimati esistente presso la
Curia diocesana annotando luogo e data, generalità del cresimato, nome del ministro, dei genitori e del padrino.
Deve essere informato anche il parroco del luogo di Battesimo del confermato, perché sia fatta annotazione nel libro dei battezzati.