Istituzione di erede (d. civ.)
Disposizione patrimoniale (che forma il contenuto tipico del testamento) con cui il testatore designa il suo successore. Con tale disposizione l'erede viene indicato come successore a titolo universale. Anche se il testatore nomina più eredi questi succedono, a titolo universale, per la quota determinata o per quote eguali. Il testatore può usare la parola erede oppure può limitarsi a indicare una persona come quella a cui lascia tutti i suoi beni o una frazione aritmetica di essi.
L'istituito diviene erede con l'accettazione anche se gli effetti di tale atto retroagiscono al momento dell'apertura della successione. Gli artt. 624-648 c.c. disciplinano una serie di casi in cui l'() può essere annullata, dichiarata nulla oppure sottoposta a condizione, mai a termine (Semel heres, semper heres).