Confraternita artt. 10, 71 L. 20-5-1985, n. 222
Associazioni di laici, senza professione di
voti, erette in persone giuridiche, che si propongono scopi di carità e di culto. Si distinguono in due categorie:
— quelle con
scopo esclusivo o prevalente di culto, soggette esclusivamente all’autorità ecclesiastica e quindi considerate
enti ecclesiastici riconoscibili agli effetti civili
ex L. 222/85;
— quelle, al contrario,
non aventi scopo esclusivo o permanente di culto, le quali, a mente dell’art. 71 della L. 222/85, continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell’autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.