Donàtum [
Ciò che è stato donato]
L’espressione indica il complesso di beni che il
de cùius [vedi] ha donato quando era ancora in vita; insieme al
relìctum [vedi] forma la massa ereditaria oggetto della successione
mortis causa.
Il (—) rileva in tema di collazione (art. 737 c.c.), istituto in virtù del quale ciascun coerede deve conferire tutto ciò che ha ricevuto a titolo di liberalità dal
de cùius quando questi era ancora in vita.